Pioggia e vento 9-10 luglio – danni a colture – specifica

Dettagli della notizia

Data:

19 Luglio 2019

Tempo di lettura:

Descrizione

In merito ai danni alle produzioni agricole e zootecniche in conseguenza degli eventi del 9 e 10 luglio 2019 (vento forte – eccesso di pioggia – grandine) e al fine di attivare le misure di aiuto previste dal Fondo di Solidarietà Nazionale nelle modalità disposte dal d.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii. e relative norme di attuazione occorre tener presente quanto di seguito riportato: Il Fondo di Solidarietà Nazionale ha l’obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni e alle strutture agricole colpite da calamità naturali, eventi eccezionali ed avverse condizioni atmosferiche quasi esclusivamente riferiti a contributi per il pagamento di premi assicurativi e per altre forme di prevenzione. Pertanto, ai sensi del richiamato d.lgs 102/2004, l’attivazione delle misure di aiuto, sovvenzionate dal Fondo di Solidarietà Nazionale, per la compensazione del danno causato alle imprese agricole da calamità o da eventi atmosferici eccezionali, è prevista “… esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura…”. Qualora dunque i danni riguardino produzioni o strutture inserite nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l’anno 2019 (Decreto n. 642 del 21/01/2019) le stesse non possono dar corso all’attivazione delle misure di aiuto del Fondo di Solidarietà Nazionale. Di fatto quindi i danni alle produzioni agricole (in pratica tutte quelle vegetali e zootecniche) e i danni alle strutture, quali impianti di produzioni arboree ed arbustive, reti antigrandine, serre, ombrai e impianti antibrina, essendo assicurabili, sono esclusi dagli aiuti compensativi ai sensi del d.lgs 102/2004. In via del tutto residuale sono attivabili solo misure di aiuto rivolte a danni su stalle, fienili, magazzini di deposito e ricovero attrezzi nel caso in cui i danni subiti siano superiori al 30% della produzione lorda vendibile (produzione annua media dell'azienda). Sono altresì ammessi all'aiuto interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, qualora danneggiate dall’evento in questione (cosa quasi impossibile data la tipologia). La Regione Marche ha invitato questo Ente pertanto a prendere in considerazione solo danni esclusivamente rientranti nelle tipologie ammissibili sopra evidenziate. Al fine di evitare di ingenerare inutili aspettative pertanto la stessa Regione sta effettuando delle verifiche speditive dei presupposti per l'avvio della procedura di segnalazione e riconoscimento dei danni per l'attivazione delle misure di aiuto del d.lgs 102/2004. Non appena conclusa questa fase, se del caso, verranno indicate le modalità di segnalazione dei danni e pubblicate sui siti istituzionali.

A cura di

Questa pagina è gestita da

Ultimo aggiornamento: 19/07/2019, 08:26

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

Vuoi aggiungere altri dettagli?

Inserire massimo 200 caratteri